Opere per le quali occorre la CILA
La CILA è dovuta ai sensi dell’art. 6 bis comma 1 D.P.R. n. 380/2001 per le opere diverse da quelle liberamente eseguibili, da quelle soggette a SCIA o a Permesso di Costruire.
Opere liberamente eseguibili ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001
Per comprendere quali siano le opere liberamente eseguibili, senza necessità di alcun deposito, è utile consultare il “Glossario dell’edilizia libera” approvato con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.
Tra le opere liberamente eseguibili, solo quelle connesse a obiettive esigenze contingenti e temporanee non superiori a 180 giorni (art. 6 comma 1 e bis) D.P.R. n.380/2001) sono soggette a semplice comunicazione al Comune, effettuabile via PEC, utilizzando la modulistica regionale unificata per CIL.
Conformità
Le opere eseguibili con CILA e quelle liberamente eseguibili devono comunque garantire il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al DLgs n. 42/2004).
Varianti
La Legge regionale consente la presentazione di varianti. Pertanto, nel caso di modifiche in corso d’opera (anche nel caso di variazioni nel nominativo dell'avente titolo o della data di inizio lavori), occorre presentare una nuova comunicazione di inizio lavori per attività di edilizia libera.
Nel caso in cui in corso d'opera siano apportate modifiche al progetto allegato alla CILA, la Legge Regionale 65/2014 (comma 4bis), consente di depositare, ad ultimazione dei lavori, l'elaborato tecnico aggiornato relativo allo stato finale dell'opera come realizzata, unitamente alla asseverazione di un tecnico abilitato con i medesimi contenuti dell'asseverazione da rendere per il deposito della CILA (NON è disponibile specifica modulistica).
Per il deposito dello stato finale non è necessario allegare elaborati di stato sovrapposto o di stato precedente.
Mancata Comunicazione di Inizio Lavori
La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro (art. 6 bis comma 5 del D.P.R. 380/2001. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
Controlli
Le CILA sono soggette a controllo a campione, secondo la previsione della L.R. 65/2014, nella misura del 10%, sulla base di sorteggio automatizzato, che si effettua mensilmente.