DIVORZIO - Sentenze straniere: riconoscimento, trascrizione e/o annotazione

Modalità di richiesta

L’accesso agli uffici dello Stato civile può avvenire soltanto su appuntamento contattando gli uffici via mail o telefonicamente, come sottoindicato:

Per informazioni specifiche telefonare ai numeri 055-2768568 e 055-2768211   nei seguenti orari:
- martedì e giovedì      08:30 - 13:00
- martedì e giovedì      14:30 - 17:00

 

Le sentenze di divorzio emesse in uno stato estero vengono trasmesse dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o presentate su istanza degli interessati.

La Corte d'Appello trasmette la sentenza di delibazione di nullità ecclesiastica.

Requisiti del richiedente

La sentenza di divorzio emessa in uno stato estero può essere riconosciuta valida in Italia, a condizione che vi siano i requisiti previsti dall'art. 64 legge  n. 218/1995 o dal Regolamento C.E. n. 2201/2003.

La sentenza di nullità ecclesiastica viene delibata dalla Corte d'Appello.

Il matrimonio deve essere stato celebrato a Firenze o trascritto nel caso sia stato contratto all'estero.

Documentazione da presentare

Nel caso DI SENTENZE EMESSE NEI PAESI EXTRA COMUNITARI ED IN DANIMARCA, nonchè quelle emesse PRIMA  del 1° marzo 2001 nei Paesi della Comunità Europea (Legge 218/1995) i documenti da presentare sono:

- istanza (vedi allegato)

- sentenza di divorzio, in originale o in copia conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria straniera;

- certificazione che la sentenza è passata in giudicato a norma della Legge vigente nello Stato di emissione così come previsto dall'art. 64, punto D della Legge 218/1995.

La sentenza e l'attestazione di passaggio in giudicato (se fatta con atto separato) dovranno inoltre essere:

legalizzate dall'Autorità Diplomatica italiana all'estero o con l'apposizione dell'Apostille prevista dalla Convenzione dell'AIA (qualora lo Stato in questione avesse aderito a tale convenzione)

tradotte dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o da un traduttore giurato (con firma legalizzata come sopra indicato)

Se la traduzione è effettuata in Italia da un traduttore necessita che sia giurata dinanzi al Cancelliere del Tribunale.

E' necessaria la dichiarazione degli interessati (cittadini italiani) per i punti B-E-F dell'art. 64 della Legge 218/1995.

 

 

 

Nel caso di DECISIONI EMANATE DA AUTORITA' DI PAESI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA (esclusa la Danimarca) emesse dopo il 1° marzo 2001 (Regolamento C.E. 1347/2000 entrato in vigore il 1° marzo 2001 sostituito dal Regolamento C. E. 2201/2003 entrato in vigore il 1° marzo 2005), i documenti da presentare sono:

- istanza (vedi allegato)

- certificato di cui all'art. 39 del regolamento C.E. 2201/2003 esente da legalizzazione, in originale;

- se necessaria, copia autentica della decisione emessa dell'Autorità straniera esente da legalizzazione.

Se necessita la traduzione, deve essere effettuata:

- o dall'Autorità diplomatica all'estero;

- o dal traduttore giurato all'estero (firma legalizzata dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o con apposizione dell'Apostille prevista dalla convenzione dell'AIA);

- o in Italia dal traduttore (traduzione giurata dinanzia al cancelliere del Tribunale).

Se si tratta di DECISIONE CONTUMACIALE si deve inoltre produrre:

- l'originale o copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto è stato notificato o comunicato al contumace;

- documento che il convenuto ha accettato la decisione.

Anche a questi documenti deve essere allegata una traduzione come sopra indicata.

- è necessaria la dichiarazione degi interessati (cittadini italiani) per i punti C-D dell'art. 22 Regolamento C.E. 2201/2003

Iter procedura

L'Ufficiale di Stato Civile trascrive la sentenza che annota a margine dell'atto di matrimonio e ne dà comunicazione, per gli sposi, all'ufficio anagrafe del Comune di residenza per il cambiamento di stato civile da coniugato a libero di stato ed al comune di nascita per l'annotazione.

La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale di Stato Civile.

Tempi

Termine di conclusione:
Il procedimento si conclude entro 1095 giorni.

Tempi medi:
1000 giorni.

Avvertenze

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI:

a) i moduli sono predisposti per la compilazione on line ma non per la firma digitale;
b) la firma deve essere apposta in forma "autografa" sul modulo compilato e stampato;
c) per la trasmissione telematica digitalizzare il modulo compilato e firmato e inviarlo insieme alla copia di un documento di identità valido;
d) i dati obbligatori sono segnalati da campi con cornice rossa.

Reclami ricorsi opposizioni

Per effettuare una segnalazione o sporgere un reclamo

reclami.anagrafestatocivile@comune.fi.it

Riferimenti e contatti

Ufficio
U.O.C. Matrimoni, Unioni Civili e Divorzi
Referente
Patrizia ZERONI
Responsabile
P.O.: Valeria Gandolfo
Indirizzo
Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria
Tel
+39 055 2768568 - 055-2768211 al telefono si risponde Martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17
Fax
+39 055 2616715
E-mail
matrimoni@pec.comune.fi.it
Orario di apertura
Martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17 SU APPUNTAMENTO PRESO TELEFONANDO AI NUMERI SOPRA INDICATI

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