Periodo e orario di accensione impianti termici
Descrizione
Le norme che regolano l'esercizio degli impianti termici sono contenute nel D.P.R. n. 74/2013 e nel D.P.R. n. 412/1993.
Tali regole stabiliscono la classificazione dei Comuni Italiani in zone in base alle quali è stabilito il periodo di accensione, l’orario e la temperatura interna degli ambienti.
Informazioni
Il Comune di Firenze è classificato in zona D Firenze (gradi giorno 1821, altitudine m. 50 slm).
N.B.: (alcune zone del territorio comunale, poste al di sopra dei 200 slm, sono classificate in zona E).
Il periodo di accensione è così distribuito:
- per la Zona D - dal 1° novembre al 15 aprile - 12 ore giornaliere;
- per la Zona E - (sopra i 200 sldm) dal 15 ottobre al 15 aprile – 14 ore giornaliere.
L’orario giornaliero (12/14 ore) deve essere compreso nell’arco temporale tra le ore 05:00 e le ore 23:00.
La temperatura ambiente interna ai locali deve corrispondere a:
- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
- 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici (articolo 3, comma 1 DPR n.74/2013)
Per l'anno 2024, con ordinanza del Sindaco n. 87 del 23/04/2024 (in allegato) è stata autorizzata la proroga del periodo di accensione degli impianti termici fino a sabato 27 aprile 2024 compreso, nel limite massimo di 6 (sei) ore giornaliere.
Informazioni Generali
Sono considerati impianti termici, (art 3 comma c) del D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48) tutti gli impianti di climatizzazione invernale o estiva, costituiti da apparecchi, dispositivi e sottosistemi, installati in modo fisso, a prescindere dalla potenza (che precedentemente era da 5 kw in su), quindi anche le stufe a legna o a pellet, caminetti e termocamini.
Impianti termici alimentati a biomasse combustibili solide
Il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente “PRQA”, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, stabilisce il divieto installazione di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide inferiori a quattro stelle (come definiti dal DM 186/2017) nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni.
Avvertenze
Non ci sono limitazioni relative alla temperatura ambiente ed alla durata giornaliera di attivazione per le seguenti tipologie di edifici:
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico- dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
non ci sono limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione per le seguenti tipologie di edifici ed impianti
- edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività' commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici delle tipologie (1,2,3,4,5) per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
- impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
Normativa di riferimento
- D.P.R. n. 412/1993 – artt. 2, 3 e 4 – allegato A;
- D.P.R. n. 74/2013 – artt. 3, 4 e 5;
- Regolamento Regionale - D.P.G.R. n. 17/R del 2023 – art. 14;
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche – Ufficio Energia, Valutazioni e Bonifiche
- Responsabile
- Dirigente: Raffaele Gualdani - Funzionario: Iacopo Bianchi
- Indirizzo
- via Benedetto Fortini 37 - 50125 Firenze
- Tel
- 055055
- Fax
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