Autocertificazioni e Certificazioni da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

Descrizione

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e Certificazioni dal sito web dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Ministero dell'Interno 

Modalità di richiesta

Grazie al subentro da parte del Comune di Firenze nella banca dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR - è possibile, accedendo al portale dal titolo ANPR - SERVIZI AL CITTADINO (portale del Ministero dell'Interno) (ved. sez. "link esterni"), visualizzare i propri dati anagrafici e di stato civile e scaricare autocertificazioni.

Entrando nel portale ANPR, si accede alla visura dei propri dati anagrafici e di stato civile e cliccando su "stampa autocertificazione" si possono selezionare i dati da inserire nell'autocertificazione in base alle proprie esigenze:

        nascita
        stato civile
        cittadinanza
        famiglia anagrafica
        residenza
        esistenza in vita

Nell'autocertificazione è inoltre possibile includere gli estremi della propria carta di identità indicati nella propria visura anagrafica.

Dal 15 novembre 2021 i cittadini residenti possono scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita.

Il servizio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Ministero dell’Interno permette di scaricare i seguenti certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello:

    Anagrafico di nascita
    Anagrafico di matrimonio
    di Cittadinanza
    di Esistenza in vita
    di Residenza
    di Residenza AIRE
    di Stato civile
    di Stato di famiglia
    di Stato di famiglia e di stato civile
    di Residenza in convivenza
    di Stato di famiglia AIRE
    di Stato di famiglia con rapporti di parentela
    di Stato Libero
    Anagrafico di Unione Civile
    di Contratto di Convivenza


Per i certificati digitali non si paga il bollo e sono quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo).

Potranno essere richiesti anche in forma di certificato contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita, residenza e stato di famiglia potranno essere dati contenuti in un unico certificato).

Si ricorda comunque che a seguito del D.L. 120/2020 sono tenuti ad accettare le autocertificazioni:

- le Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Scuole, Università, Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Inps, motorizzazione, ecc...);
- i gestori di servizi pubblici (le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc...)
-  i soggetti privati, inclusi banche, assicurazioni, professionisti, imprese, società sportive ecc
(per maggiori informazioni vedere la scheda Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà)

 

Requisiti del richiedente

Essere cittadini residenti.
Può essere presentata anche da cittadini residenti, anche se di Paesi non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, nel caso la dichiarazione riguardi stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Iter procedura

All'area riservata ai cittadini del sito dell'Anagrafe della Popolazione Residente - ANPR - si accede tramite:

        credenziali SPID
        carta nazionale dei servizi - CNS
        credenziali CIE

Costi

Non ci sono costi

Modalità di fruizione

Con l'entrata in vigore della LEGGE n. 120/2020 anche i soggetti privati devono accettare l'autocertificazione contenente tutti i dati del cittadino già in possesso della Pubblica Amministrazione come accade per le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi, con l'entrata in vigore della LEGGE 183/2011.

Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore dell'art. 15 della legge 183/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che sostituisce il certificato, ed è obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Gestori di Pubblici Servizi, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e nei rapporti con i privati. Invece la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse, ad esclusione delle situazioni espressamente previste come dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sostituisce l'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Avvertenze

Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.

Riferimenti e contatti

Ufficio
E.Q. Anagrafe
Referente
Resp. Proced. Angela Lastrucci
Responsabile
Resp. E.Q. Angela Lastrucci

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