Accatastamento semplificato impianti a biomassa
Informazioni
La legge regionale n. 39/2005, così come emendata dalla legge regionale n. 24/2022, prevede l’obbligo di accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere della loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera l-tricies), del D.Lgs. 192/2005. Con tale disposizione è stato quindi esteso l’obbligo di accatastamento anche per i camini, stufe o caldaie alimentate a biomassa. E’ la stessa legge a prevedere che con Deliberazione della Giunta regionale siano definite le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento, alla gestione e alla manutenzione di tali impianti termici. Conseguentemente, con Delibera della Giunta regionale toscana n. 222/2023 (allegata) sono state definite le modalità di tale accatastamento, prevedendo procedure molto semplificate rispetto agli altri impianti termici, con un obbligo che si è reso vigente dal 1° ottobre 2023.
Normativa di riferimento
- L.R. n. 39/2005
- L.R. n. 24/2022
- Dlgs n. 192/2005
- Del. G.R. n. 222/2023
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