Camera di Commercio - Diritto annuale

Descrizione

Il diritto annuale è un tributo dovuto da tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese e, dal 2011, anche dai soggetti iscritti solo nel Repertorio Economico Amministrativo – REA.

Informazioni

Il diritto annuale non è vincolato allo stato di attività delle imprese ed è dovuto fino all’anno (compreso) di cancellazione dal Registro delle Imprese e/o dal REA, a meno che la domanda di cancellazione venga presentata entro il 30 gennaio con cessazione di attività al 31 dicembre dell’anno precedente.

Annualmente gli importi nazionali sono definiti da un decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico.
Ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della Legge 580/93, a fronte della presentazione di progetti e programmi specifici, che vengano giudicati di interesse, il Ministro dello sviluppo economico può autorizzare le Camere a maggiorare gli importi nazionali, fino ad un massimo del 20%.

Per i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese il diritto è dovuto per la sede legale ed per ogni unità locale, rispettivamente alla Camera di Commercio della provincia di ubicazione.
Per i soggetti iscritti solo al REA il diritto deve essere versato esclusivamente per la sede e non per eventuali unità locali.

Per le imprese o unità locali iscritte in corso d'anno il diritto deve essere pagato entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione.

Per le imprese già iscritte il diritto deve essere versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. In entrambi i casi, entro un anno dalla relativa scadenza, sarà possibile regolarizzare i mancati pagamenti tramite ravvedimento operoso.

Per i casi particolari, di esclusione dal pagamento del diritto annuale, per le variazioni in corso d’anno di forma giuridica, di sezione del Registro Imprese, di trasferimento in altra provincia, si consiglia di consultare il sito del diritto annuale (cause di esonero).

Normativa di riferimento

- Legge del 29/12/1993 n. 580, art. 18 (Finanziamento ordinario delle camere di commercio);

- Decreto interministeriale del 11 maggio 2001 n. 359 - Min.  Industria   (Regolamento  per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

- Decreto del Ministero delle Attività produttive n. 54 del 27 gennaio 2005 (Regolamento  relativo  all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di  tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle  imprese  a  favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27);

- Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - GU n. 5 del 08/01/1998 - Suppl. Ordinario n. 4 );

- CCIAA di Firenze - Delibera di Giunta n. 170/2014 e Delibera del Consiglio n. 13/2014 “Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale”.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Diritto annuale
Referente
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
Responsabile
Lorenzo Lombardi
Indirizzo
Piazza dei Giudici, 3 - Firenze
Tel
055/2392144 (lun - mer - ven: 9.00 -13.00, mar - giov: 14.00 -15.00)
E-mail
diritto.annuale@fi.camcom.it
Orario di apertura
lun - mar - giov - ven: 9.00 - 13,00

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