DIVORZIO - Separazioni e Divorzi assistiti da Avvocati

Descrizione

L’art. 6 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162, prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un Avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di scioglimento cessazione degli effetti civili di matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Modalità di richiesta

L'Ufficiale di Stato Civile dovrà ricevere dall'Avvocato della parte, entro 10 giorni, copia autenticata dell'accordo autorizzato, munito delle certificazioni di legge relative alle autografia delle firme e alla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

La copia autenticata dell'accordo unitamente al modello ISTAT debitamente compilato, potrà essere trasmessa:

- via posta elettronica certificata ( @pec. ), entro i termini previsti dalla normativa, alla casella servizidemografici@pec.comune.fi.it in formato .pdf.p7m com firma digitale di uno degli Avvocati che assistono le parti attestante la conformità della copia digitale del documento all'originale cartaceo,

ovvero,

- presentata all'Ufficio Protocollo della Direzione Servizi Demografici, Piano ammezzato, Palazzo Vecchio, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.00;

ovvero,

- inviata a mezzo RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno all'indirizzo Ufficio Matrimoni - Servizio Divorzi, Servizio Servizi Demografici, Palazzo Vecchio, Piazza Signoria - 50121, Firenze
N.B. In questo caso, occorre specificare sulla busta, CONTIENE ACCORDO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO
 

A conclusione del procedimento, gli Avvocati riceveranno una comunicazione di avvenuta trascrizione dell'accordo tramite pec (se indicata nell'accordo) o tramite posta ordinaria.

Gli interessati potranno chiedere informazioni telefonando al 055-2768568 e 055-2768211   nei seguenti orari:

- martedì e giovedì      08:30 - 13
- martedì e giovedì      14:30 - 17

 

Requisiti del richiedente

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un Avvocato (uno per parte) per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, figli anche di una sola delle due parti:

- in assenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che emette un nullaosta;

- in presenza  di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica emette un'autorizzazione; qualora valuti l'accordo non rispondente all’interesse dei figli, può trasmettere l’accordo stesso al Presidente del Tribunale che, a sua volta, emette il provvedimento del caso.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da Avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio .

L'Avvocato della parte, una volta formalizzato l’accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro il termine di 10 giorni che decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nullaosta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, a cura della Segreteria o della Cancelleria.

Il suddetto accordo deve essere trasmesso, a seconda dei casi :

- al Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio se questo è stato celebrato con rito civile;
- al Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio se questo è stato celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
- al Comune di trascrizione del matrimonio se questo è stato celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da  un cittadino italiano e un cittadino straniero.   

Tempi

Tempi di chiusura del procedimento

Per gli adempimenti successivi, 80 giorni dalla presentazione della convenzione.
 

Tempi medi

Per gli adempimenti successivi, 55 giorni dalla data di presentazione della convenzione.

Informazioni

Nella sezione "link esterni" sono riportati i collegamenti:

- alla pagina dell'ISTAT nella quale sono fornite informazioni in merito alla rilevazione obbligatoria e alla compilazione del Modello di rilevazione per gli accordi extragiudiziali di separazione o divorzio;
- al modulo da compilare Modello di rilevazione per gli accordi extragiudiziali di separazione o divorzio

Le rilevazioni dell'Istat su separazioni e divorzi sono inserite nel Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013 (DPCM 21 marzo 2013), prorogato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 – convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 -, nel Programma statistico nazionale 2014-2016 e nel Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2015-2016, questi ultimi entrambi in corso di approvazione.

L'obbligo di risposta per i soggetti privati è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 19 luglio 2013. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma statistico nazionale 2014-2016 o del relativo Aggiornamento 2015-2016, il medesimo obbligo sarà sancito dal decreto di approvazione del nuovo Programma statistico nazionale e dell'elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati ad esso collegato. Per i soggetti pubblici il medesimo obbligo è disciplinato dal citato art. 7 del d.lgs. n. 322/1989.

Normativa di riferimento

Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in  Legge 10 Novembre 2014, n. 162

Reclami ricorsi opposizioni

Per sporgere un reclamo o per effettuare una segnalazione scrivere a:

reclami.anagrafestatocivile@comune.fi.it

Riferimenti e contatti

Ufficio
U.O.C. Matrimoni, Unioni Civili e Divorzi
Referente
Patrizia ZERONI
Responsabile
P.O. Valeria Gandolfo
Indirizzo
Palazzo Vecchio
Tel
per informazioni 055-055 e 055-2768568 e 055-2768211 martedì e giovedì 08:30 - 13 e 14:30 - 17
E-mail
servizidemografici@pec.comune.fi.it
Orario di apertura
Per gli orari vedere la sezione "Modalità di richiesta"

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