Periodo e orario di accensione impianti termici

Descrizione

Le norme che regolano l'esercizio degli impianti termici sono contenute nel D.P.R. n. 74/2013 e nel D.P.R. n. 412/1993.
Tali regole stabiliscono la classificazione dei Comuni Italiani in zone in base alle quali è stabilito il periodo di accensione, l’orario e la temperatura interna degli ambienti.

Informazioni

Il Comune di Firenze è classificato in zona D Firenze (gradi giorno 1821, altitudine m. 50 slm).
N.B.: (alcune zone del territorio comunale, poste al di sopra dei 200 slm, sono classificate in zona E).

Il periodo di accensione è così distribuito:

  • per la Zona D - dal 1° novembre al 15 aprile - 12 ore giornaliere;
  • per la Zona E - (sopra i 200 sldm) dal 15 ottobre al 15 aprile – 14 ore giornaliere.

L’orario giornaliero (12/14 ore) deve essere compreso nell’arco temporale tra le ore 05:00 e le ore 23:00.

La temperatura ambiente interna ai locali deve corrispondere a:

  • 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
  • 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici (articolo 3, comma 1 DPR n.74/2013)

Per l'anno 2024, con ordinanza del Sindaco n. 87 del 23/04/2024 (in allegato) è stata autorizzata la proroga del periodo di accensione degli impianti termici fino a sabato 27 aprile 2024 compreso, nel limite massimo di 6 (sei) ore giornaliere.


Informazioni Generali

Sono considerati impianti termici, (art 3 comma c) del D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48) tutti gli impianti di climatizzazione invernale o estiva, costituiti da apparecchi, dispositivi e sottosistemi, installati in modo fisso, a prescindere dalla potenza (che precedentemente era da 5 kw in su), quindi anche le stufe a legna o a pellet, caminetti e termocamini.

Impianti termici alimentati a biomasse combustibili solide

Il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente “PRQA”, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, stabilisce il divieto installazione di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide inferiori a quattro stelle (come definiti dal DM 186/2017) nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni.

Avvertenze

Non ci sono limitazioni relative alla  temperatura ambiente ed alla durata giornaliera di attivazione per le seguenti tipologie di edifici:

  • edifici adibiti a ospedali, cliniche o  case  di  cura  e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di  minori o anziani, nonché alle strutture protette  per  l'assistenza  ed  il recupero dei  tossico- dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati  a servizi sociali pubblici;
  • sedi   delle   rappresentanze   diplomatiche   e   di organizzazioni internazionali,  che  non  siano  ubicate  in  stabili condominiali;
  • edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  • edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in  cui  ostino  esigenze  tecnologiche  o  di produzione.

non ci sono limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione per le seguenti tipologie di edifici ed impianti

  • edifici adibiti  a  uffici  e  assimilabili,  nonché  edifici adibiti ad attività' commerciali e assimilabili,  limitatamente  alle parti  adibite  a  servizi  senza  interruzione   giornaliera   delle attività;
  • impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
  • impianti termici che utilizzano sistemi  di  riscaldamento  di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici  dotati  di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici  delle tipologie (1,2,3,4,5) per  la  produzione  di  acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine  di  mantenere  la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore  necessario  a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • impianti  termici  al  servizio  di  più  unità  immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo  termoregolatore  pilotato da  una  sonda  di  rilevamento   della   temperatura   esterna   con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore;
  • impianti  termici  al  servizio  di più  unità  immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante,  in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione  del calore e un sistema di termoregolazione  della  temperatura  ambiente dell'unità  immobiliare  stessa  dotato  di  un  programmatore   che consenta la regolazione almeno su due livelli  di  detta  temperatura nell'arco delle 24 ore;
  • impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di  termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno  su  due  livelli  nell'arco  delle  24  ore nonché lo spegnimento del generatore  di  calore  sulla  base  delle necessità dell'utente;
  • impianti termici  condotti  mediante  "contratti  di  servizio energia" ove i corrispettivi sono  correlati  al  raggiungimento  del comfort ambientale, purché si provveda, durante le ore  al  di  fuori  della  durata  di attivazione degli impianti ad  attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

Normativa di riferimento

  • D.P.R. n. 412/1993 – artt. 2, 3 e 4 – allegato A;
  • D.P.R. n. 74/2013 – artt. 3, 4 e 5;
  • Regolamento Regionale - D.P.G.R. n. 17/R del 2023 – art. 14;

Riferimenti e contatti

Ufficio
Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche – Ufficio Energia, Valutazioni e Bonifiche
Responsabile
Dirigente: Raffaele Gualdani - Funzionario: Iacopo Bianchi
Indirizzo
via Benedetto Fortini 37 - 50125 Firenze
Tel
055055
Fax
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