Ricorso tributario
Descrizione
ATTI OGGETTO DI RICORSO
- avviso di accertamento/liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Corti di Giustizia tributaria;
- ingiunzione fiscale per i soli vizi di quest’ultima (es. indicazione errata degli importi, notifica irregolare o mancante);
- atti emessi da Agente di riscossione, ma solo per vizi propri del procedimento di riscossione.
Modalità di richiesta
IL RICORSO
(vedi fac-simile nella sezione "modulistica" della presente pagina)
Una volta appurato che l’atto notificato rientra tra quelli sopra elencati, si può proporre ricorso intestato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente - nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità, notificandolo come meglio specificato di seguito.
Il ricorso può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite è fino ad € 3.000,00, se supera tale valore vi è l’obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato (per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).
NOTIFICA DEL RICORSO
Il ricorso deve essere notificato esclusivamente: mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Risorse Finanziarie contenzioso.entrate@pec.comune.fi.it con le modalità di cui all’art. 10 dal D.M. del 04/08/2015 - adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n. 163 - in cui è previsto che il ricorso inviato in forma di documento informatico deve rispettare alcuni requisiti, ed in particolare:
1. deve essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
2. deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: "<nome file libero>.pdf.p7m".
NB: per le sole controversie di valore fino a Euro 3.000 - in cui è ammessa la difesa in proprio - se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, è possibile notificare il ricorso secondo una delle seguenti modalità:
• a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;
• mediante consegna diretta alla Direzione Risorse Finanziarie, in Via del Parione, 7, che ne rilascia ricevuta;
• direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spillarlo e sulla facciata esterna scrivere l’indirizzo del Comune - Direzione Risorse Finanziarie, Via del Parione 7 – 50123 Firenze).
TERMINI NOTIFICA
• a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto o del diniego di rimborso che il contribuente intende impugnare;
• nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla notifica della domanda di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’entrata e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto;
• ai sensi dell’art 7 - comma 6 - del Regolamento sull’accertamento con adesione, in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale successivo ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.
Documentazione da presentare
Il ricorso dovrà contenere:
• intestazione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente;
• la Direzione e il Servizio che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto;
• i dati anagrafici del contribuente e del suo legale rappresentante in caso di Società;
• residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
• il codice fiscale;
• indirizzo di posta elettronica certificata;
• l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza;
• il valore della controversia;
• i motivi;
• al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.
Iter procedura
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di presentazione del ricorso.
La costituzione in giudizio si effettua depositando alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il ricorso (che deve essere identico a quello notificato all’ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica.
Costi
Al ricorso si applica il contributo unificato in caso di costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Normativa di riferimento
Art. 16 bis del D.Lgs 546/1992 e successive modifiche.
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Direzione Risorse Finanziarie
- Referente
- E.Q. Contenzioso e Supporto Giuridico
- Responsabile
- Fossi Manila
- Indirizzo
- Via del Parione n. 7 - 50123 FIRENZE
- Tel
- 055 2769506 - 055 2769415 - 055 2769461
- contenzioso.entrate@comune.fi.it
- Orario di apertura
- Martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00 previo appuntamento
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