Ufficio di prossimità

Descrizione

L’Ufficio di Prossimità si propone l’obiettivo di una giustizia più vicina ai cittadini i quali potranno avere così un unico punto di contatto, un riferimento vicino al luogo in cui vivono e disporre di un servizio completo di orientamento e consulenza per le funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale (Volontaria Giurisdizione). Vuole essere il settore della giurisdizione più vicino alle esigenze delle persone fragili, la risposta del welfare state per i cittadini in difficoltà.

Modalità di richiesta

L’Ufficio di prossimità

  • Inoltra le pratiche per l’amministrazione di sostegno (Ricorso e sub-procedimenti)
  • Inoltra istanze per tutele e curatele
  • Richiede un’autorizzazione ad un giudice tutelare
  • Richiede autorizzazioni ex art.320 c.c. riguardanti i minori
  • Offre consulenza gratuita sui principali istituti della Volontaria Giurisdizione (tutele, curatele, minori, amministratore di sostegno, ecc.) resa dai legali iscritti all’Ordine degli Avvocati di Firenze.

L’Ufficio riceve solo su appuntamento.

La prenotazione per l'appuntamento si effettua telefonando:

  • il Martedì e Giovedì 8,30 - 13 e 14,30 - 17
    Ufficio di Prossimità: 055 2767766-7
     
  • dal Lunedì al Venerdì   8,30 - 13
    URP: 055 2767741

Requisiti del richiedente

All’Ufficio di Prossimità possono rivolgersi tutti i residenti nel territorio di competenza del Circondario del Tribunale di Firenze.

 

Documentazione da presentare

Per Amministratore di sostegno

E’ necessario avere:

  • Schema di Ricorso e relativa scheda socio-economica del beneficiario opportunamente compilati con i dati anagrafici, residenza del ricorrente e del beneficiario (mail, telefono, indirizzo, in quanto il ricorrente dovrà essere ricontattato dall’ufficio).
  • Pagamento del  contributo forfettario di € 27,00 tramite Avviso di pagamento PagoPa.
  • Certificato medico che attesti la patologia del beneficiario.
  • Certificato di nascita e di residenza del beneficiario.
  • Stato famiglia del beneficiario.
  • Carta d’identità e codice fiscale del beneficiario.

Per gli Atti di straordinaria amministrazione per minori

I genitori, congiuntamente o quello di essi che esercita, in via esclusiva, la patria potestà, devono avere:

  • documentazione della somma da riscuotere e/o originale dell’atto di quietanza
  • documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere
  • eventuale testamento
  • documentazione sulla passività dell’eredità
  • perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell’immobile da vendere e da acquistare
  • atti di causa
  • valutazione dell’impresa

Iter procedura

I ricorsi e le istanze, debitamente compilate e comprensive degli allegati necessari, saranno inviate, a cura del Funzionario dell’ Ufficio di Prossimità, al Giudice Tutelare del Tribunale di Firenze tramite Processo Civile Telematico.

Costi

Il servizio non prevede nessun costo fatte salve le spese previste dal Tribunale a titolo di anticipazioni forfettarie da pagare tramite Avviso di pagamento PagoPa.

Tempi

24 ore

Modalità di fruizione

All’ Ufficio di Prossimità possono rivolgersi tutti coloro i quali risiedono nel territorio di competenza del Circondario del Tribunale di Firenze.

Informazioni

e-mail: ufficioprossimita.q3@comune.fi.it
tel 055 2767766-7 martedì e giovedì  08.30-13    14.30-17

Nomina Amministratore di sostegno

Occorre che il soggetto che intenda usufruire dell’istituto sia in stato di infermità o abbia menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, o più in generale sia un soggetto che non abbia la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovi nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
Il ricorso, debitamente compilato e comprensivo degli allegati necessari, sarà inviato a cura del Funzionario dell’ Ufficio di Prossimità, al Giudice Tutelare del Tribunale di Firenze tramite Processo Civile Telematico.
Il Giudice Tutelare fissa l'udienza per sentire personalmente il beneficiario, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze di tutela, dei bisogni e delle richieste della persona stessa.
Questo Ufficio provvederà a trasmettere al Ricorrente tutte le informazioni relative al procedimento (data udienza, nome giudice, stato fascicolo ecc. ecc.) curando quindi tutte le comunicazioni che arriveranno dal Tribunale in merito al suo fascicolo.
E' compito di colui che presenta il ricorso, invece, di provvedere a informare i parenti (o comunque i soggetti sopra evidenziati) ed acquisirne la dichiarazione di assenso.
All'udienza, il Giudice Tutelare esamina la persona per la quale è richiesta la nomina di un amministratore di sostegno e può disporre tutti gli accertamenti di natura medica e non, che ritiene utili ai fini della decisione.
Al termine dell'istruttoria il Giudice emette il decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno, a tergo del quale provvedimento sono elencati tutti i poteri del suddetto Amministratore; per tutto quanto non specificato, si può utilizzare il modulo concernente le istanze di straordinaria amministrazione, presente nella sezione "modulistica".
L'incarico di Amministratore di sostegno può essere provvisorio oppure a tempo indeterminato. L’Amministratore di sostegno deve presentare annualmente il rendiconto della gestione dell’ amministrato  apponendo in calce la firma. ATTENZIONE: il rendiconto va redatto, utilizzando inderogabilmente il modulo presente nell'apposita sezione modulistica di questo sito prestando attenzione ad allegare quanto richiesto;  va presentato annualmente, il termine per la presentazione decorre dalla data del giuramento, dopodiché l'Amministratore ha due mesi di tempo per la consegna, nel frattempo comincia a decorrere la nuova annualità.


Atti di straordinaria amministrazione per minori

Il servizio cura tutti gli adempimenti relativi agli atti di straordinaria amministrazione per i soggetti minori, ovvero quegli atti che modificano la struttura e la consistenza del patrimonio del minore;
I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (vendere, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi, ecc.) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne valuta la necessità o utilità per il figlio minore o nascituro.
I genitori non possono alienare, ipotecario dall'impegno di beni pervenuti al  figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare un rinunziare ad eredità allegati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunione, contrarre mutui o locazioni ultra nove o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nè promuovere transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità utilità evidente del figlio e solo dopo l'autorizzazione del giudice tutelare. I genitori non possono riscuotere capitali per conto del minore senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

Normativa di riferimento

https://quartieri.comune.fi.it/pagina/quartiere-3-consiglio-di-quartiere/atti
Legge n.6 del 09/01/2004 Istituzione dell’Amministratore di Sostegno
art.320 c.c. “Rappresentanza e amministrazione”

Riferimenti e contatti

Ufficio
Direzione Ufficio del Sindaco P.O. Supporto Attività Istituzionale Quartiere 3
Referente
Francesca Vitali e Scennune Orioli
Responsabile
Rossella Ferroni
Indirizzo
Via Tagliamento, 4 - sede del Quartiere 3
Tel
055 2767741 / 055 2767766-7
E-mail
ufficioprossimita.q3@comune.fi.it
Orario di apertura
Solo previo appuntamento: martedì e giovedì 8:30 -13:00 e 14:30 - 17:00

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