Rinnovo Utilizzo Autorizzato di Alloggio Edilizia Residenziale Pubblica

Descrizione

Il rinnovo dell’utilizzo autorizzato di alloggi di edilizia residenziale pubblica è disciplinato dall’art. 14 della L.R.T. 2/2019 e successive modificazioni e dall’art. 14 del “Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità del Comune di Firenze – in applicazione della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n.2” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 9.12.2019.
Nello specifico, i nuclei precedentemente inseriti nella graduatoria emergenza sfratti (riserva alloggi 25%) o nella graduatoria emergenza abitativa (riserva alloggi 5%) e che stanno usufruendo di tale concessione, nel semestre precedente alla scadenza dei primi 4 anni di concessione, permanendo la situazione di disagio abitativo, possono presentare richiesta per rinnovare la concessione per ulteriore 4 anni.
Diversamente, per i nuclei che usufruiscono di un alloggio Erp in utilizzo autorizzato provenienti da graduatoria emergenza abitativa (riserva alloggi 10%) a seguito di segnalazione da parte dei Servizi Sociali Territoriali, sarà cura dello stesso Servizio provvedere all’eventuale richiesta di rinnovo.
Per tutte le richieste di rinnovo, il Servizio Casa provvede alla verifica dei requisiti di permanenza in base a quanto stabilito dalla DD 5967 del 29/09/2020 e, se l’istanza è accolta, viene prorogato il periodo di concessione per ulteriori 4 anni.
Con la scadenza massima di 8 anni (4+4), la concessione non è più rinnovabile e il nucleo deve liberare l’alloggio e restituire le chiavi all’ente gestore Casa SpA.
Si sottolinea che l’autorizzazione all’utilizzo temporaneo dell’alloggio non rappresenta titolo per l’assegnazione ordinaria, ma costituisce punteggio per il nucleo ai fini della posizione nella graduatoria del bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Modalità di richiesta

La domanda, per coloro che hanno un utilizzo autorizzato proveniente da graduatoria emergenza sfratti (riserva alloggi 25%) e da graduatoria emergenza abitativa (riserva alloggi 5%), deve essere presentata sei mesi prima della scadenza dei primi 4 anni di concessione dell’alloggio Erp.
La domanda, debitamente sottoscritta dall’assegnatario in utilizzo autorizzato, deve essere interamente compilata e corredata dall’eventuale documentazione richiesta e consegnata presso la portineria del Servizio Casa dal lunedì al venerdì in orario dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 oppure inviata tramite e-mail al seguente indirizzo: emergenzacasa@comune.fi.it.

Requisiti del richiedente

a) residenza anagrafica del nucleo nell’alloggio concesso in utilizzo autorizzato e verifica della composizione del nucleo (ai sensi dell’art. 14, comma 10 “In costanza di utilizzazione temporanea resta, peraltro, precluso qualsiasi incremento nella composizione del nucleo familiare che determini condizioni di sovraffollamento, e comunque non debitamente autorizzato.”);
b) per i cittadini non comunitari, verifica del permesso di soggiorno del richiedente la cui durata, ai sensi dell’art. 40 D. LGS. 286/1998, deve essere almeno biennale, la domanda è accolta anche quando il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo;
c) situazione economica non superiore alla soglia di 36.151,98 euro di valore ISEE (ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. n), salvo che all’interno del nucleo familiare, con valore ISEE compreso tra €. 36.151,98 e € 50.000 euro, sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al 100%;
d) assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune di Firenze. (La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI. e l’alloggio si considera inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.);
e) assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore al valore indicato alla lett. d2), Allegato A paragrafo 2, L.R.T. n.2/2019, aumentato del 25 per cento (31.250 euro). Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero);
f) assenza di patrimonio mobiliare del nucleo familiare a fini ISEE, calcolato ai sensi della legge regionale 2/2019, superiore a 75.000,00 euro;
g) assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti negli appositi registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della L.R.T. n. 2 del 2.1.2019 già usufruivano della concessione dell’alloggio in utilizzo autorizzato, si considerano solo i beni mobili acquisiti dopo tale data;
h) assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della L.R.T. n. 2 del 2.1.2019 già usufruivano della concessione dell’alloggio in utilizzo autorizzato, si considerano solo i beni mobili acquisiti dopo tale data. In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;
i) assenza da parte del nucleo familiare di un patrimonio complessivo superiore al limite di 100.000,00 euro (il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R. 2/2019 e ss.mm.ii.);
j) assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;
k) assenza delle condizioni di decadenza dalla titolarità del diritto di concessione previste dall'articolo 38 della L.R. 2/2019, di cui alle lettere a), b), c), d), e), i), l), q), s), t) ed u);
l) assenza di condanne definitive come definite dal comma 4 art 38 LRT 2/2019 (condanne per violenza o maltrattamenti verso il coniuge, i minori o altri componenti del nucleo familiare e in relazione ai delitti non colposi di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettera b bis);
m) verifica dell’eventuale morosità del canone e delle quote accessorie con il soggetto gestore Casa SpA. In caso di morosità, l’utilizzo autorizzato può essere rinnovato soltanto a fronte di un impegno di rateizzazione sottoscritto da parte del richiedente con l’ente gestore e regolarmente rispettato.

Iter procedura

Il Servizio Casa, dopo aver effettuato le opportune verifiche previste dalla normativa vigente, nei casi in cui l’esito è positivo provvede, con determina, a rinnovare la concessione dell’alloggio in utilizzo autorizzato per ulteriori 4 anni informando di ciò il richiedente e trasmettendo gli atti all’ente gestore Casa SpA.

Costi

Marca da bollo di 16 euro

Tempi

La domanda, per coloro che hanno un utilizzo autorizzato proveniente da graduatoria emergenza sfratti (riserva alloggi 25%) e da graduatoria emergenza abitativa (riserva alloggi 5%), deve essere presentata sei mesi prima della scadenza dei primi 4 anni di concessione dell’alloggio Erp.

Modalità di fruizione

Al nucleo viene rinnovata la concessione dell’alloggio in utilizzo autorizzato per ulteriori 4 anni e, decorso tale termine, l’alloggio deve essere riconsegnato all’ente gestore Casa SpA poiché tale concessione non costituisce titolo per l’assegnazione definitiva.

Normativa di riferimento

L.R.T. 2/2019 e successive modifiche
Regolamento ERP 2019 del Comune di Firenze
DD n. 3465 del 29/05/2020: “Criteri di applicazione per la durata e il rinnovo dell’utilizzo autorizzato in base alla L.R.T. 2.1.2019 n.2…..”
DD n. 5967 del 29/09/2020: “Criteri per la verifica dei requisiti per il rinnovo dell’utilizzo autorizzato ex art. 14 della L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i.”

Riferimenti e contatti

Ufficio
Servizio Casa - Direzione Servizi Sociali
Referente
A.S. Alessandra Prota e A.S. Silvia Tarchi
Responsabile
P.O. Sostegno all'Abitazione Dott.ssa Margherita Tempestini
Indirizzo
Via dell'Anguillara, 21 - 50122 Firenze
Tel
0552769608
E-mail
emergenzacasa@comune.fi.it
Orario di apertura
Per informazioni chiamare il numero 0552769608 il giovedì dalle ore 9 alle ore 11 o scrivere all'indirizzo mail indicato nella scheda. Il giorno 23 dicembre il ricevimento telefonico è sospeso.

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