CONVIVENZE DI FATTO - Legge Cirinnà - Legge 20 maggio 2016, n. 76
Descrizione
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la:
“ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “ (cosiddetta Legge Cirinnà).
Le convivenze di fatto, riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali, sono regolate dall'art. 1, dai commi dal 36 al 65.
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni :
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune .
- Diritti
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
- Potere di rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
- Diritti inerenti la casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”
- Diritti all’assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
- Impresa familiare
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
- Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
E’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
- Risarcimento del danno
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.”
- Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza .
Il contratto , le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi con modalità che saranno indicate nelle istruzioni ministeriali successive.
- Contenuto del contratto
Il contratto può contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.
- Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
- in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
- minore età di uno dei conviventi;
- interdizione di una delle parti;
- condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte
- Risoluzione del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato
- Il diritto agli alimenti
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c.” (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale
Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo.
In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.
Modalità di richiesta
Per la convivenza di fatto i presupposti sono la coabitazione, e la costituzione di famiglia anagrafica.
Deve essere dichiarata dagli interessati e può (e non deve) essere disciplinata da un contratto redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
La procedura relativa è in corso di predisposizione da parte di questo Ufficio, anche in attesa delle previste istruzioni ministeriali.
CONVIVENZE DI FATTO
È possibile inviare la documentazione a: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it (NON serve avere una PEC per inviare la documentazione ossia è possibile inviare la documentazione anche da semplici account di posta elettronica) specificando " registrazione di convivenza di fatto" a seconda della propria situazione:
1 ) Per coloro che fossero già residenti nella stessa abitazione (sia che appartengano o non appartengano allo stesso stato di famiglia) è necessario compilare SOLO il modulo disponibilie nella sezione "Documenti e modulistica"( sulla sinistra di questa scheda informativa), barrando la casella "iscrizione per altro motivo" e specificando che si tratta di CONVIVENZA DI FATTO (ved. esempio)
[X] Iscrizione per altro motivo (specificare il motivo):
…………………CONVIVENZA DI FATTO…………
la convivenza di fatto può essere richiesta, con le suddette modalità, anche nei casi:
2) Per coloro che fossero già residenti nel Comune di Firenze, ma volessero cambiare abitazione e attuare la CONVIVENZA DI FATTO (sia che si spostino entrambi ad uno stesso indirizzo, sia che uno dei due raggiunga l'altro),*
3 ) di iscrizione da fuori Firenze di entrambi gli interessati,
4 ) di iscrizione di uno solo dei due nel caso che l'altro sia già iscritto all'Anagrafe del Comune di Firenze
Per le specifiche delle diverse situazioni degli interessati occorre visitare le schede informative specifiche (*Cambio di abitazione all'interno del Comune di Firenze, Cambio di residenza di cittadino italiano, Cambio di residenza di cittadino comunitario, Cambio di residenza di cittadino straniero non comunitario ) (vedi sezione SCHEDE COLLEGATE" sulla sinistra di questa scheda informativa).
Requisiti del richiedente
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni :
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (quindi è necessario che lo stato civile di celibe o nubile o libero da vincoli sia documentato);
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Documentazione da presentare
NOTA BENE: L'intera documentazione deve essere trasmessa all'indirizzo PEC iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it in un unico allegato e in formato .pdf
SOLO per coloro che fossero già residenti nella stessa abitazione (sia che appartengano o non appartengano allo stesso stato di famiglia) è necessario compilare il modulo disponibilie nella sezione "Documenti e modulistica" barrando la casella iscrizione per altro motivo e specificando che si tratta di convivenza di fatto (deve essere barrato a penna sul modulo già stampato) (ved. esempio)
[X] Iscrizione per altro motivo (specificare il motivo):
…………………CONVIVENZA DI FATTO…………
Per le altre situazioni di spostamento da fuori Firenze, dipendendemente dalla cittadinanza, si rimanda alle pagine :
Cambio di residenza di cittadino italiano
Cambio di residenza di cittadino comunitario
Cambio di residenza di cittadino straniero non comunitario
Iter procedura
La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale di Anagrafe.
Costi
Il servizio è gratuito
Tempi
Tempi di chiusura del procedimento
2 giorni lavorativi per la rergistrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici.
45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esisto negativo degli accertamenti.
L'iscrizione all'Anagrafe è subordinata all'espletamento degli accertamenti da parte degli uffici comunali (Polizia Municipale) nonché alla risposta positiva da parte del Comune di provenienza, nei casi di provenienza da altro Comune.
Avvertenze
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI:
a) i moduli sono predisposti per la compilazione on line ma non per la firma digitale;
b) la firma deve essere apposta in forma "autografa" sul modulo compilato e stampato;
c) per la trasmissione telematica digitalizzare il modulo compilato e firmato e inviarlo insieme alla copia di un documento di identità valido;
d) i dati obbligatori sono segnalati da un asterisco
Normativa di riferimento
art. 5, Legge 24 Dicembre 1954 n.1228; art.7, D.P.R. 30 Maggio 1989 n.223.
Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30
Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35)
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80)
LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
Circolare della Prefettura - Prot. Uscita N.0059929 del 03/06/2016 - Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “. Prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto
Reclami ricorsi opposizioni
Per effettuare una segnalazione o sporgere un reclamo scrivere a: reclami.anagrafestatocivile@comune.fi.it
Riferimenti e contatti
- Responsabile
- Responsabile del Procedimento: E.Q. Anagrafe Angela Lastrucci
- iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it
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