UNIONI CIVILI - Legge 20 maggio 2016 n. 76 (Legge Cirinnà)

Descrizione

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze - Legge 20 maggio 2016 n. 76. Il nuovo istituto relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso è regolato dall'art. 1, dai commi dall' 1 al 35 riportati nella sezione "Informazioni" di questa stessa pagina,

 

Modalità di richiesta

PER APPUNTAMENTO DA PRENDERE TELEFONICAMENTE:

Gli interessati dovranno prenotare un appuntamento per la stesura del primo processo verbale di richiesta

- telefonando al numero 055/276 - 8533 nei seguenti orari:

Martedì dalle 14.30 alle ore 17, Mercoledì e Giovedì dalle 8.30 alle ore 13.

PER INFORMAZIONI PRESE TELEFONICAMENTE:

Gli interessati possono avere informazioni telefonando ai numeri 055-2768568 e 055-2768211 nei seguenti orari:

- martedì e giovedì      08:30 - 13
- martedì e giovedì      14:30 - 17

Inoltre,

l'Ufficio è aperto al ricevimento del pubblico nei seguenti orari:

- martedì e giovedì      08:30 - 13
- martedì e giovedì      14:30 - 17

Requisiti del richiedente

I due interessati devono essere maggiorenni e dello stesso sesso, entrambi/e con l'interesse di costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

 

INDICAZIONI PER CITTADINI STRANIERI
Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, deve presentare all’ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi di cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello stato di cui è cittadino,dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo o ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000. (art.32 ter comma 2 della L 218/1995 cosi come modificato dal decreto legislativo n.7/2017)

Documentazione da presentare

La documentazione da presentare:

- carta di identità (in originale e in fotocopia che rimane all'Ufficio);

- Codice Fiscale/tessera sanitaria (in originale e in fotocopia che rimane all'Ufficio);

- modulo di "Richiesta di costituzione di unione civile" (possibilmente precompilato) pubblicato nella sezione "documenti e modulistica".

Costi

La Delibera di Giunta Comunale 424/2016 stabilisce le tariffe, le location, il calendario e infine i diritti per lo scioglimento dell'Unione civile

Per i dettagli su tariffe, location e calendario aprire i file nella sezione "allegati".

COME PAGARE:

- con carta di credito attraverso il nostro link PAGAMENTI ONLINE (sezione "link esterni"); - con bonifico bancario intestato al Comune di Firenze Direzione Servizi Territoriali Integrati - SERVIZIO Servizi  Demografici - indicare nella causale i nominativi degli interessati all'Unione Civile e la data dell'Unione Civile


IBAN = IT75I0306902887100000300015

- chi effettua il pagamento dall'estero deve indicare anche il seguente codice SWIFT: BCITITMM
c/c postale 159509 intestato al Comune di Firenze Direzione Servizi Territoriali Integrati - SERVIZIO Servizi Demografici

INVIARE COPIA DELLA RICEVUTA BANCARIA O POSTALE TRAMITE FAX 055/2616715 entro 7 giorni dalla data di prenotazione.

N.B.

In caso di mancata celebrazione dell'Unione civile non è previsto il rimborso delle somme versate.

Nel caso in cui la disdetta della prenotazione pervenga prima dei 30 gg dalla celerbazione, può essere chiesto il rimborso della tariffa pagata.
 

Informazioni

Per informazioni

matrimoni@comune.fi.it


 055-2768568 e 055-2768211   nei seguenti orari:
- martedì e giovedì      08:30 - 13:00
- martedì e giovedì      14:30 - 17:00

 

 

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la:

“ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “

Di seguito, le prime indicazioni ricavate dal testo della legge.

Il nuovo istituto relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso è regolato dall'art. 1, dai commi dall' 1 al 35:

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.

Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

- Cause impeditive:

Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:

a) per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;

c) tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

- Il regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali

- Il cognome

Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.

La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.

- Diritti e doveri

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato

- Diritto agli alimenti

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

- Diritti successori

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

- Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile. (vedere scheda informativa "DIVORZIO - Separazioni e Divorzi assistiti da Avvocati" e "DIVORZIO - Separazioni e Divorzi dinanzi a Ufficiale di Stato Civile" nella sezione SCHEDE COLLEGATE)

L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile. In tale caso, la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

Coloro che desiderassero sciogliere l'unione civile devono prenotare un appuntamento al numero 055/2768575 - 055 2768568 (negli orari sopra indicati)

Viene seguita la normativa degli articoli 6 e 12 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.

- Chi ha contratto matrimonio all’estero

Non appena possibile, questo paragrafo sarà aggiornato con le nuove disposizioni di legge

Avvertenze

Per matrimoni e unioni civili da celebrare in extremis contattare l'Ufficio:

matrimoni@comune.fi.it

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI:

a) i moduli sono predisposti per la compilazione on line ma non per la firma digitale;
b) la firma deve essere apposta in forma "autografa" sul modulo compilato e stampato;
c) per la trasmissione telematica digitalizzare il modulo compilato e firmato e inviarlo insieme alla copia di un documento di identità valido;
d) i dati obbligatori sono segnalati da campi con cornice rossa.

Normativa di riferimento

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà)

Delibera di Giunta Comunale . 2014/G/00373 (PROPOSTA N. 2014/00705) - Diritto fisso da esigere all'atto di conclusione dell'accordo di separazione personale o scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio - Adeguamento tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili - Nuovo calendario

Delibera di Giunta Comunale 2016/G/00332 - 2016/00424 - 26/07/2016 - Direzione Servizi demografici - Estensione alle dichiarazioni di costituzione di unioni civili delle disposizioni contenute nella Deliberazione n. 2014/G/373 per la celebrazione dei matrimoni civili.

Reclami ricorsi opposizioni

Per sporgere un reclamo o per effettuare una segnalazione scrivere a:

reclami.anagrafestatocivile@comune.fi.it

Riferimenti e contatti

Ufficio
U.O.C. Matrimoni, Unioni Civili e Divorzi
Referente
Patrizia ZERONI
Responsabile
P.O. Valeria Gandolfo
Indirizzo
Palazzo Vecchio
Tel
+39 055 2768568
Fax
+ 39 055 262 5080
E-mail
SOLO per Pubbliche Amministrazioni matrimoni@pec.comune.fi.it - nell'oggetto della mail specificare UNIONI CIVILI
Orario di apertura
VEDERE ORARI NELLA SEZIONE "Modalità di richiesta" sia per appuntamento che per informazioni

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